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  • 20-01-2012

    Statuto Sociale Italia Touch


    Associazione Sportiva Dilettantistica Italia Touch

    STATUTO SOCIALE

     

    TITOLO I

    Denominazione – sede

    ART.1

    Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Monza alla via Ponchielli n.33, un’associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ITALIA TOUCH brevemente denominata con la sigla A.S.D. ITALIA TOUCH assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

    TITOLO II

    Scopo – Oggetto

    ART.2

    L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del touch, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

    ART.3

    L’associazione si propone di:

    a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate alla pratica del touch in Italia e in Europa ;

    b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

    c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

    d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

    e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

    f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

    g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

    h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo dei soci.

    Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

    a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

    b) allestire e gestire punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;

    c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento – in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

    La sua durata è illimitata , potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea riunita in via straordinaria.

    TITOLO III

    Soci

    ART.4

    Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti titolari di tessera dell’ente promotore a cui è affiliata l’associazione che ne facciano richiesta al direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli . Qualora, ad iscriversi all’associazione sono altre associazioni sportive dilettantesche, società o enti, dovrà essere individuato un delegato, rappresentante della società, associazione o ente di appartenenza, che avrà diritto a partecipare all’assemblea ed al quale verrà rilasciata tessera dell’ente promotore a cui è affiliata l’associazione. faranno parte integrante della presente associazione anche tutti i soci del sodalizio associato. Le modalità di iscrizione saranno dettagliate nel regolamento esecutivo .

    ART.5

    Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al consiglio direttivo dell’Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto, ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione nonché di sottoscrivere la tessera dell’ente promotore a cui è affiliata l’associazione che verrà a lui rilasciata .

    Le Società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

    All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione ed al versamento della quota per il rilascio di tessera dell’ente promotore a cui è affiliata l’associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Verranno rilasciate sia la tessera sociale che dell’ente promotore a cui è affiliata l’associazione ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

    ART.6

    La qualifica di socio dà diritto:

    – a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

    – a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norma dello Statuto e di eventuali regolamenti;

    – a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

    I soci sono tenuti:

    – all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

    – al pagamento del contributo associativo

    – al pagamento della quota per il tesseramento all’ente promotore a cui è affiliata l’associazione.

    ART.7

    I soci sono tenuti a versare il contributo per la tessera dell’ente promotore a cui è affiliata l’associazione ed associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

    Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

    TITOLO IV

    Recesso – Esclusione

    ART.8

    La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

    ART.9

    Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

    a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

    b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale e del tesseramento all’ente promotore a cui è affiliata l’associazione;

    c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

    d) che,in qualunque modo,arrechi danni gravi,anche morali, all’Associazione.

    L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

    ART.10

    Le deliberazioni prese in materia di recesso,decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b)dell’art.9 e devono essere motivate.

    Il socio interessato del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

    L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

    TITOLO V

    Risorse economiche – Fondo Comune

    ART.11

    L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

    a) quote e contributi degli associati;

    b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

    c) eredità donazioni e legati;

    d) contributi dello Stato e delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

    e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

    f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

    h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

    i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

    j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

    Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esclusivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

    Esercizio Sociale

    ART.12

    L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Qualora l’associazione operi attività commerciale marginale , sarà istituita secondo le disposizioni del D.lgs 460/96 la tenuta delle operazioni obbligatorie ai fini fiscali e civilistici.

    TITOLO VI

    Organi dell’Associazione

    ART.13

    Sono organi dell’Associazione:

    a) l ’Assemblea degli associati;

    b) il Consiglio Direttivo;

    c) il Presidente;

    d) il Comitato dei giocatori e dei simpatizzanti

    Assemblee

    ART.14

    Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

    Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in un comune d’Italia, a norma di legge, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l ’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza.

    ART.15

    L’assemblea ordinaria:

    a) approva il rendiconto economico finanziario;

    b) procede alla nomina delle cariche sociali;

    c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

    d) approva gli eventuali regolamenti.

    Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario.

    L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto,con indicazione delle materie da trattare,o da almeno un decimo degli associati.

    In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

    ART.16

    Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa e del contributo per il tesseramento all’ente promotore a cui è affiliata l’associazione secondo, il principio del voto singolo.

    Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

    In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria- è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati.

    Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

    ART.17

    L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

    In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

    Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti,su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno,salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.

    ART.18

    L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

    La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

    ART.19

    L’assemblea ordinaria può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e le varie sedi ove viene svolta l’attività sportiva, ove precisato nell’avviso di convocazione.

    La condizione essenziale per la validità dell’assemblea in videoconferenza tra la sede e le sedi associate, è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

    A tal fine per ogni filiale, qualora i soci intervenuti siano più di uno, verranno nominati dall’assemblea locale, due rappresentanti con funzioni di Presidente e segretario dell’assemblea “locale”, i quali sotto la supervisione del presidente e del Segretario dell’assemblea “generale” avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni, e di dare esecuzione alle direttive del Presidente dell’assemblea “Generale”, al quale trasmetteranno apposito verbale firmato.

    Qualora nell’ora prevista per l’inizio dell’assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una sede associata, l’assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per un data successiva.

    Nel caso in cui, in caso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una sede associata, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell’assemblea “Generale” e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

    In caso di contestazione, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea “Generale”, quale prova della presenza dei soci, dell’andamento della riunione e delle deliberazioni la videoregistrazione della videoconferenza.

    Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell’assemblea da assumersi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.

    Tali forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i soci di ricevere l’avviso di convocazione il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

    Consiglio Direttivo

    ART.20

    Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati maggiorenni.

    I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

    Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

    La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

    Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

    Le sedute possono essere convocate e organizzate anche per videoconferenza o strumento telematico equipollente.

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

    Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

    a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

    b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

    c) predisporre i regolamenti interni;

    d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale

    e) Deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

    f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

    g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corrette amministrazione dell’associazione.

    h) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

    Dettagli operativi saranno esplicati nel regolamento esecutivo .

    ART. 21

    Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti,che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci,che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l ’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

    Presidente

    ART. 22

    Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

    Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni,spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l ’elezione del nuovo Presidente.

    Comitato dei giocatori e dei simpatizzanti

    ART. 23

    Il Comitato è formato da tutti i possessori di tessera “ Giocatore Italia Touch” e “Simpatizzante Italia Touch” .

    I componenti del Comitato restano in carica un anno fino allo scadere della tessera rilasciata.

    Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, ed il Segretario.

    Il Comitato ha funzione unicamente consultiva ed è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.

    La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

    Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

    ART. 24

    Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconto annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

    TITOLO VII

    Scioglimento

    ART. 25

    Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

    Norma finale

    ART. 26

    Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.